Re: [Aioe.org] Informazioni generali sul servizio
EI-Ciula <[email protected]>
| Newsgroups | aioe.news.assistenza |
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| Organization | Aioe.org NNTP Server |
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Il 08/02/2022 19:59, El_Ciula ha scritto: > Il 08/02/2022 18:32, Matteo83 ha scritto: > >> causa civile e penale, non credo > > > Diffamazione a mezzo web. > > La circostanza che i contenuti che circolano in rete (come tra i social > network facebook, instagram, tik tok) siano potenzialmente in grado di > raggiungere, con un’impressionante rapidità, un numero indefinito di > utenti, rende le condotte diffamatorie commesse a mezzo web equiparabili > a quelle tradizionalmente commesse a mezzo stampa. > > Il comma 3 dell’art. 595 c.p. dispone che “se l’offesa è recata […] con > qualsiasi altro mezzo di pubblicità” la condotta integra il reato di > diffamazione e, pertanto, la diffusione nel web di contenuti lesivi > della dignità o della reputazione altrui integra la fattispecie di > diffamazione aggravata a tutti gli effetti. > > L’amministratore del sito internet o del social network mediante cui > sono stati eventualmente diffusi contenuti diffamatori, secondo > l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, non è > responsabile al pari del direttore o dell’editore di una testata > giornalistica online e ciò in quanto i vari mezzi telematici di > diffusione del pensiero non rientrano nella nozione legale di “stampa” > né possono dirsi destinati ad un’attività di informazione professionale. > > Nel mondo del web e dei social network, quindi, l’unico responsabile del > reato di diffamazione sarà il soggetto che ha pubblicato contenuti > diffamatori. > > Ne consegue che la pubblicazione di un messaggio diffamatorio nei > confronti di taluno su di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di > diffamazione aggravata, ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p., dal momento > che il messaggio è potenzialmente capace di raggiungere un numero > significativo di persone. > > E' un reato normato dall'articolo 595 del codice penale. Le pene per la > diffamazione aggravata possono arrivare fino a 3 anni di reclusione e > 2.000 euro di multa. vado a comprare le arancie? eh coglione? rispondi!