Re: [Aioe.org] Informazioni generali sul servizio
El_Ciula <[email protected]>
| Newsgroups | aioe.news.assistenza |
|---|---|
| Organization | Aioe.org NNTP Server |
| Message-ID | <[email protected]> |
Il 08/02/2022 18:32, Matteo83 ha scritto: >causa civile e penale, non credo Diffamazione a mezzo web. La circostanza che i contenuti che circolano in rete (come tra i social network facebook, instagram, tik tok) siano potenzialmente in grado di raggiungere, con un’impressionante rapidità, un numero indefinito di utenti, rende le condotte diffamatorie commesse a mezzo web equiparabili a quelle tradizionalmente commesse a mezzo stampa. Il comma 3 dell’art. 595 c.p. dispone che “se l’offesa è recata […] con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” la condotta integra il reato di diffamazione e, pertanto, la diffusione nel web di contenuti lesivi della dignità o della reputazione altrui integra la fattispecie di diffamazione aggravata a tutti gli effetti. L’amministratore del sito internet o del social network mediante cui sono stati eventualmente diffusi contenuti diffamatori, secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, non è responsabile al pari del direttore o dell’editore di una testata giornalistica online e ciò in quanto i vari mezzi telematici di diffusione del pensiero non rientrano nella nozione legale di “stampa” né possono dirsi destinati ad un’attività di informazione professionale. Nel mondo del web e dei social network, quindi, l’unico responsabile del reato di diffamazione sarà il soggetto che ha pubblicato contenuti diffamatori. Ne consegue che la pubblicazione di un messaggio diffamatorio nei confronti di taluno su di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p., dal momento che il messaggio è potenzialmente capace di raggiungere un numero significativo di persone. E' un reato normato dall'articolo 595 del codice penale. Le pene per la diffamazione aggravata possono arrivare fino a 3 anni di reclusione e 2.000 euro di multa.