Re: [Aioe.org] Informazioni generali sul servizio

El_Ciula <[email protected]>
Newsgroups aioe.news.assistenza
Organization Aioe.org NNTP Server
Message-ID <[email protected]>
Il 08/02/2022 19:12, EI-Ciula ha scritto:

> più che altro il coglione 


TUO PADRE

> va alla postale, ma mi verrebbero a prendere i 
> carabinieri? come funziona? tu che hai sicuramente più esperienza di me 
> sai dirmi qualcosa?

I carabinieri ti notificano l'atto.

> 
> 

Domani procedo, vedrai che ti passa la voglia di fare l'idiota.

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Diffamazione a mezzo web.

La circostanza che i contenuti che circolano in rete (come tra i social 
network facebook, instagram, tik tok) siano potenzialmente in grado di 
raggiungere, con un’impressionante rapidità, un numero indefinito di 
utenti, rende le condotte diffamatorie commesse a mezzo web equiparabili 
a quelle tradizionalmente commesse a mezzo stampa.

Il comma 3 dell’art. 595 c.p. dispone che “se l’offesa è recata […] con 
qualsiasi altro mezzo di pubblicità” la condotta integra il reato di 
diffamazione e, pertanto, la diffusione nel web di contenuti lesivi 
della dignità o della reputazione altrui integra la fattispecie di 
diffamazione aggravata a tutti gli effetti.

L’amministratore del sito internet o del social network mediante cui 
sono stati eventualmente diffusi contenuti diffamatori, secondo 
l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, non è 
responsabile al pari del direttore o dell’editore di una testata 
giornalistica online e ciò in quanto i vari mezzi telematici di 
diffusione del pensiero non rientrano nella nozione legale di “stampa” 
né possono dirsi destinati ad un’attività di informazione professionale.

Nel mondo del web e dei social network, quindi, l’unico responsabile del 
reato di diffamazione sarà il soggetto che ha pubblicato contenuti 
diffamatori.

Ne consegue che la pubblicazione di un messaggio diffamatorio nei 
confronti di taluno su di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di 
diffamazione aggravata, ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p., dal momento 
che il messaggio è potenzialmente capace di raggiungere un numero 
significativo di persone.

E' un reato normato dall'articolo 595 del codice penale. Le pene per la 
diffamazione aggravata possono arrivare fino a 3 anni di reclusione e 
2.000 euro di multa.
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