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Il 26/07/2025 19:57, Leonardo Boselli ha scritto:
> On Sat, 26 Jul 2025, Piviul wrote:
>>> 2) Firmato da "Nome Firmatario" La firma è stata verificata
>>> corretamente. Verifica della firma effettuata in data 22/12/2021
>>> 22:12:20> E. ovviamente, contengono anche la data della firma in
>>> quanto la firma apposta senza una data certa, o comunque
>>> accertabile, non crerdo sia valida, secondo il Codice civile.
>
> l'inghippo è qui: come fai a essere certo della data in cui è stata
> apposta la firma, se non sulla dichiarazione del firmatario ?
> Da qui la marca temporale dove una terza parte certifica che un certo
> documento esisteva in una certa data (ma non può ovviamante
> certificare da quanto esistesse)
Il processo di verifica di un documento digitalmente firmato mi comunica
se la firma era valida all'epoca in cui è stata apposta e la data in
cui è stata apposta.
>
>>> La Pec è stata introdotta nel 2005 e quindi sarebbero a 20 anni. Le
>>> vecchie Pec, in qualsiasi modo siano marcate, dovrebbero iniziare,
>>> progressivamente, a perdere di validità. Possibile?
>
> i 20 anni sono perché è il termine di prescrizione generale.
Il termine di prescrizione generale è un termine civilistico che si
applica, credo, ai diritti "non ancora esercitati".
Cioè, se io presto soldi a un terzo e non li richiedo indietro, secondo
i casi, entro il termine di 10 o 20 anni, allora perdo il diritto a
riaverli.
Se invece firmo un contratto di compravendita di un bene mobile, anche
in formato digitale o con scambio di Pec, e la compravendita ha poi
luogo nei termini previsti dal contratto firmato, non ci sarà mai
alcuna alcuna prescrizione che possa invalidarlo.
Direi di pù: se chi mi ha venduto il bene dovesse, anche dopo 20/25,
sollevare eccezioni circa la data di cessione per instaurare una lite,
la copia del documento digitalmente firmato anche 25 anni prima credo
sarebbe una prova valida per resistere in giudizio.
Il diritto è a strati, un pò come il modello Iso-Osi, ed è facile
perdersi fra gli strati e le interazioni fra di essi.
>
>> A questo punto sono ancora più confuso. Quindi dov'è l'inghippo,
>> perché una copia POP della mia casella PEC dovrebbe invalidarsi
>> legalmente nel tempo? Forse perché la marca temporale in realtà noi
>> non l'abbiamo e la possiede solo colui che ce la conserva?
>
> no, la marca è allegata al documento.
>
> questa che la copia del documento diventi non valida nel temposa
> seconda dio voe è conservata mi viene uova. peraltro, tranne casi
> particolari la PEC non certifica la autenticità del documento ma solo
> che è statao trasferito da una casella a un altra.
> Il documento in se deve essere firmato digitalmente. in modo autonomo.
>
> --
> Leonardo Boselli
> Firenze, Toscana, Europa
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